Politica sui conflitti di interesse
1. Finalità della politica
La presente politica ha l’obiettivo di stabilire le norme interne di Akka per prevenire i conflitti di interesse, tutto ciò in conformità con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/1503.
2. Conflitto di interesse
Ai fini di questa politica, si intende per conflitto di interesse quelle circostanze che costituiscono o possono dare luogo a un possibile pregiudizio o perdita di beneficio per un cliente o una pluralità di clienti, o un beneficio per una Persona Soggetta (come definita di seguito) o per Akka.
I conflitti di interesse possono verificarsi tra:
- Gli interessi di Akka o delle Persone Soggette e gli obblighi di Akka nei confronti di uno o più membri o promotori; e
- Gli interessi di due o più membri e/o promotori di Akka tra loro.
In generale, al fine di identificare i conflitti di interesse, si terrà conto se Akka o le Persone Soggette o Parti Collegate:
- Possono ottenere un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del membro e/o promotore;
- Hanno potenzialmente un interesse distinto dall’interesse del membro in relazione alla prestazione di un servizio o all’esecuzione di un’operazione;
- Formulano raccomandazioni o presentano determinati progetti per favorire gli interessi della Persona Soggetta;
- Hanno un incentivo finanziario o di altro tipo a favorire gli interessi di un membro o gruppo di membri rispetto a quelli di un altro membro; e/o
- Ricevono da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione al servizio prestato allo stesso, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalla commissione standard o dal costo del servizio.
3. Persone soggette
Le Persone Soggette al rispetto della presente politica sono:
- I membri dell’organo di amministrazione di Akka, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché i rappresentanti persone fisiche di queste ultime (se del caso);
- I dirigenti, dipendenti e procuratori di Akka;
- I soci, diretti e/o indiretti, di Akka; e
- Le entità appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale di Akka (come definito nell’articolo 42 del Codice di Commercio), i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, procuratori e soci, diretti e/o indiretti.
Inoltre, non solo le Persone Soggette dovranno rispettare le linee guida di questa politica, ma anche le loro Persone Collegate, ossia:
- I coniugi o qualsiasi persona con analogo rapporto di affettività con la Persona Soggetta;
- Gli ascendenti, discendenti e fratelli della Persona Soggetta o del coniuge (o di qualsiasi persona con analogo rapporto di affettività) della Persona Soggetta;
- I coniugi (o qualsiasi persona con analogo rapporto di affettività) degli ascendenti, discendenti e fratelli della Persona Soggetta;
- Le entità giuridiche in cui la Persona Soggetta, per sé stessa o per interposta persona, si trovi in una delle seguenti situazioni:
- Possieda la maggioranza dei diritti di voto;
- Abbia la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione;
- Possa disporre, in virtù di accordi stipulati con terzi, della maggioranza dei diritti di voto;
- Abbia designato con i propri voti la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione.
Le Persone Soggette e le Parti Collegate, di fronte a qualsiasi situazione reale o potenziale di conflitto di interessi, dovranno:
- Astenersi dall’intervenire;
- Astenersi dall’influire nella presa di decisioni;
- Astenersi dall’uso improprio o dalla divulgazione di Informazioni Confidenziali; e
- Informare immediatamente l’Organo di Controllo.
4. Progetti collegati
Akka non avrà alcuna partecipazione nelle offerte di finanziamento partecipativo presenti sulla sua piattaforma.
Akka non accetterà come promotore del progetto, in relazione ai servizi di finanziamento partecipativo offerti sulla piattaforma, nessuna delle seguenti persone:
- I suoi soci che possiedono almeno il 20% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- I suoi dirigenti o dipendenti;
- Qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali soci, dirigenti o dipendenti per controllo (come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, lettera b) della Direttiva 2014/65/UE).
5. Organo di controllo
L’Organo di Controllo dovrà vigilare sull’applicazione e il rispetto delle norme stabilite nella presente politica. In particolare, le sue funzioni saranno le seguenti:
- Mantenere la politica aggiornata;
- Promuovere la diffusione, la conoscenza, la comprensione e il rispetto della politica;
- Fornire consulenza nella risoluzione di eventuali dubbi che sorgano in relazione all’applicazione della politica; e
- Proporre misure correttive e procedure per promuovere un migliore rispetto della politica.
Le Persone Soggette dovranno attenersi alle richieste che l’Organo di Controllo formulerà al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite nella presente politica.
6. Comunicazione e risoluzione dei conflitti di interesse
Come anticipato, le Persone Soggette dovranno portare a conoscenza dell’Organo di Controllo qualsiasi situazione in cui possa sorgere, rispetto a un’azione, servizio o operazione, un conflitto di interessi.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto, nel più breve tempo possibile dal momento in cui si sia a conoscenza o si sarebbe dovuto conoscere tale circostanza e, in ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione che possa essere influenzata dal possibile conflitto di interessi.
Le Persone Soggette dovranno mantenere aggiornata l’informazione precedente, comunicando qualsiasi modifica o cessazione delle situazioni comunicate.
In caso di dubbio sull’esistenza di un conflitto di interessi, le Persone Soggette hanno l’obbligo di portare tale caso a conoscenza dell’Organo di Controllo, nonché le circostanze specifiche dell’operazione oggetto di possibile conflitto, affinché l’Organo di Controllo determini un’adeguata azione al riguardo.
I conflitti di interesse saranno risolti dall’Organo di Controllo.
Nel caso in cui la situazione di conflitto di interesse riguardi il/i membro/i dell’Organo di Controllo, la comunicazione di tale circostanza sarà effettuata all’organo di amministrazione di Akka, che sarà incaricato della sua risoluzione.
La risoluzione dei conflitti di interesse sarà sempre effettuata in conformità con quanto stabilito nella presente politica e in conformità con i seguenti principi:
- Non si dovrà anteporre l’ottenimento di un beneficio finanziario da parte di Akka agli interessi dei membri e/o promotori;
- Dovrà essere data priorità ai legittimi interessi dei membri e/o promotori, agendo con diligenza, lealtà, neutralità e discrezione; e
- Non si dovrà privilegiare alcun membro, né categoria di membro o altre categorie, rispetto ad altri.
7. Comunicazione ai membri
Akka informerà i membri della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigarli.
La divulgazione a cui si riferisce il paragrafo precedente sarà effettuata in tempo utile per consentire ai membri di prendere una decisione informata sul servizio nell’ambito del quale sorge il conflitto di interessi, tenendo conto della natura dei membri a cui si comunica l’informazione, in particolare la loro qualifica come investitori potenziali esperti o non esperti.
8. Inadempimento
L’inadempimento di quanto previsto nella presente Politica darà luogo all’applicazione delle misure disciplinari previste dalla legislazione vigente.
Le conseguenze di qualsiasi inadempimento non riguarderanno solo l’inadempiente, ma anche quelle Persone Soggette che, mediante azione o omissione, abbiano consentito tale inadempimento.
Versione aggiornata: 13 settembre 2024